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IL NUOVO CONTO ENERGIA D.M. 387 del 19/2/2007
Di cosa si tratta

Con il termine Conto Energia si intende l'insieme di norme che regolano l'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, raccolte del Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2007.

Il Conto Energia prevede un incentivo ventennale erogato dal GSE, Gestore dei Servizi Elettrici, per tutta l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici allo scopo di ripagare e remunerare l'investimento per la realizzazione dell’impianto.

Le risorse econonomiche per far fronte alla spesa di incentivazione sono prelevate dalla componente A3 delle bollette di energia che tutti oggi paghiamo.

Questa modalità di incentivazione promossa dalla CE ha già ottenuto ottimi risultati sia in Germania sia in Spagna.

 
Impianto fotovoltaico realizzato da Solaris presso il Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, a seguito di una gara nazionale.
 
 
A chi si rivolge

I beneficiari dell'incentivo, denominati "soggetti responsabili", possono essere:
1) le persone fisiche
2) le persone giuridiche
3) i soggetti pubblici
4) i condomini

 
Come Funziona

La quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è pagata, per venti anni, al proprietario dell’impianto (soggetto responsabile) secondo le seguenti tariffe:

 
Potenza nominale impianto
(kWp)
Impianti non integrati
(€/kWh)
Impianti parz. integrati (€/kWh) Impianti Integrati (€/kWh)
da 1 a 3 0,40 0,44 0,49
da 3 a 20 0,38 0,42 0,46
oltre 20 0,36 0,40 0,44
 

La potenza minima dell'impianto deve essere di almeno 1 kWp che richiede circa 10 mq di spazio. La potenza massima installabile da parte di persone fisiche è di 20 kWp. Per impianti di taglia superiore è necessario che il soggetto responsabile sia titolare di partita IVA.

L'impianto deve essere dotato di un contatore che misura la quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (art. 2 lettera "e", art. 8 comma 3).

L'energia prodotta rimane nella disponibilità del "soggetto responsabile", che la può impiegare per autoconsumo oppure cedere tutta o in parte, come illustrato più avanti.

 
Tipologie di Impianto

Il Decreto prevede tre tipologie di impianto. Queste, insieme alla potenza installata (kWp), determinano l'ammontare della tariffa incentivante.

a) Impianto con integrazione architettonica: è un impianto in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono una struttura architettonica. Per esempio, moduli fotovoltaici che costituiscono la parte superiore di una pensilina, di una tettoia o di un tetto(cfr. allegato 3 del DM).

b) Impianto parzialmente integrato: impianto la cui collocazione è integrata nelle strutture esistenti. Comprende tutti quei casi in cui i pannelli sono appoggiati ad una superficie (tetti o facciate). Nel caso di tetti piani, l'altezza mediana dei pannelli deve essrere inferiore o uguale all'altezza della balaustra perimetrale (cfr. allegato 2 del DM).

c) Impianto non integrato: impianto collocato al suolo, oppure non rispondente ai casi a) e b).

 
Valorizzazione della destinazione dell'energia prodotta.

In aggiunta al beneficio derivante dalla "tariffa incentivante", l'energia prodotta rimane nella disponibilità del "soggetto responsabile" il quale può impiegarla per autoconsumo o cederla intutta o in parte.
Di seguito si propone uno schema tipico di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica secondo quanto previsto dal DM..

 
Figura 1: schema tipico di un impianto connesso alla rete elettrica nazionale e che usufruisce del “Conto Energia”
 

L’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici (e già incentivata dal GSE) può essere valorizzata ulteriormente nei seguenti modi (art. 8,  commi 1 e 2):

1) l’energia prelevata dalla rete per le necessità del "soggetto responsabile" e quella prodotta dal suo impianto fotovoltaico entrano in una sorta di contocorrente energetico. Pertanto il "soggetto responsabile" pagherà al proprio fornitore di energia (ad es. all'ENEL) la differenza tra l'energia prelevata e quella prodotta, nel caso in cui questa differenza sia maggiore di zero e cioè quando l'energia prelevata è maggiore dell'energia prodotta. E' di tutta evidenza che l'energia prodotta "vale" per il soggetto che la produce tanto quanto il valore di acquisto dal proprio fornitore, valore che, nel caso delle utenze private, è pari a circa 0.18 €/kWh.
Nel caso in cui l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico sia maggiore di quanto consumato, il saldo corrisponde ad una quantità netta di energia ceduta dall'impianto alla rete. Il fornitore di energia, ENEL nel nostro esempio, non paga questo saldo a chi non è titolare di partita IVA, ma accantona il saldo di energia a favore del "soggetto responsabile" per tre anni.
Questo meccanismo viene chiamato "regime di scambio", non può essere adottato sopra i 20 kWp di potenza installata (Delibera n. 28/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas A.E.E.G)2;

2) il soggetto responsabile può vendere l’energia immessa in rete sul mercato vincolato secondo il DL 29/12/2003 n 387 o sul mercato libero attraverso contratti bilaterali con grossisti, clienti finali liberi o attraverso la Borsa elettrica.

2) l’energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene immessa in rete e venduta secondo due modalità: ceduta al mercato vincolato (nella maggior parte dei casi) o ceduta al mercato libero (per i produttori più sofisticati). Indicativamente il prezzo di cessione viene individuato in circa 0,10 €/kWh.
2  Testo della delibera

 
Maggiorazioni della tariffa incentivante

Per i soli impianti operanti in "regime di scambio" sul posto, è prevista una maggiorazione del 5% della tariffa incentivanta nei seguenti casi:

1) scuole, pubbliche e private, e strutture sanitarie pubbliche
2) integrazione architettonica con sostituzione di coperture esistenti contenenti amianto
3) soggetti pubblici di comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti

 
Premi per impianti abbinati al risparmio energetico

Per gli impianti connessi in regime di scambio sul posto, viene riconosciuta una maggiorazione delle tariffe incentivanti qualora, successivamente alla installazione di un impianto fotovoltaico e con apposita certificazione, si dimostri che si è realizzato un intervento atto a conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica. L'aumento della tariffa è la metà del miglioramento ottenuto, in termini percentuali, con un limite massimo del 30%.

 
Cumulabilità con altri incentivi

Non può usufruire delle tariffe agevolate del conto energia:

  • chi ha installato un impianto che fruisce di incentivi pubblici in conto capitale in quota superirore al 20% del valore dell’impianto;
  • chi usufruisce dei certificati verdi;
  • chi usufruisce delle detrazioni fiscali e o relative proroghe concesse dalla legge n 289 del 27 dicembre 2002.
 
Come si ottiene la tariffa incentivante

Le tariffe incentivanti saranno erogate per gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche previste dal DM e saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti realizzati con materiali e componenti certificati.
L’impianto deve essere realizzato con materiali certificati e installato da società omologata.

Il DM prevede che la richiesta al GSE di accedere alla tariffa incentivante possa essere presentata successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto. Pertanto sono preventivamente necessari:

  • esecuzione dei lavori di installazione da parte del soggetto responsabile.
  • allacciamento dell’impianto in rete da parte del distributore di zona (per esempio ENEL)
  • posa degli strumenti di misurazione di energia, prodotta e consumata, da parte del distributore di zona (per esempio ENEL)
  • conclusione del contratto di scambio tra soggetto responsabiledistributore di zona (per esempio ENEL)

Successivamente:

  • entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto responsabile deve far pervenire al soggetto attuatore (GSE) la richiesta di concessione della tariffa incentivante, corredata della documentazione di entrata in esercizio;
  • quindi il GSE entro 60 giorni deve, per legge, comunicare al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.

In caso di accettazione dellla richiesta da parte del GSE, la tariffa incentivante sull'energia prodotta decorre dal momento dell'allacciamento. Pertanto tutta l'energia prodotta successivamente all'allacciamento godrà delle condizioni previste dal decreto.

 
Quale è il numero massimo di impianti che possono ricevere l’incentivo

Il tetto massimo di potenza incentivabile nelle modalità sopra descritte è stabilito in 1200 MW più tutta quella degli impianti entrati in esercizio 14 mesi dopo il raggiungimento di tale potenza installata.
Considerando che in tutto il 2006 la potenza installata fu di circa 60 MW, non c’è un pericolo imminente di non arrivare in tempo per ottenere le tariffe incentivanti.
Sul sito www.gsel.it  ogni mese è pubblicato l’aggiornamento della potenza entrata in esercizio.

 
BREVE STORIA DEL CONTO ENERGIA
Il 29 dicembre 2003, con Decreto Legislativo n. 387, viene recepita anche in Italia la Direttiva  Europea 2001/77 del 29 ottobre 2001 per la promozione delle fonti rinnovabili d’energia nella generazione di energia elettrica.
L’articolo 7 ha introdotto un meccanismo d’incentivazione per il quale l’energia prodotta da impianti fotovoltaici (FV), garantisca “un’equa remunerazione dei costi d’investimento e d’esercizio”. Questo sistema viene oggi comunemente identificato come “CONTO ENERGIA”.
Il Ministero delle Attività Produttive, con Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05 agosto 2005, ha definito i criteri per tale sistema d’incentivazione e ha stabilito che per ogni unità d’energia prodotta (kWh) con impianti fotovoltaici, sia riconosciuta una tariffa incentivante, differente a seconda della dimensione dell’impianto.Purtroppo il sistema di incentivazione di tale decreto prevedeva un meccanismo di gara che ha innescato forti speculazioni e di fatto impedito la realizzazione di oltre il 90% degli impianti previsti. Visto il grande interesse suscitato dal “CONTO ENERGIA”, il Governo ha approvato il 20 febbraio 2007, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio, un nuovo decreto che abolisce il meccanismo di gara e prevede un tetto massimo di potenza incentivabile di 3000 MW.
 
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